Art. 24. 
                Disposizioni di carattere finanziario 
 
  Le disponibilita' della  Cassa  sono  tenute  in  conto  fruttifero
presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Il   relativo   tasso
d'interesse e' stabilito con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
  Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa
con il Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,
potranno essere prelevate dal  suddetto  conto  e  depositate  presso
aziende ed istituti di credito le somme necessarie  per  le  esigenze
ricorrenti della Cassa medesima. 
  Le  somme  che  affluiscono  alla  Cassa  per  il  pagamento  degli
interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a)  dell'articolo  11
della legge 10 agosto 1950, n.  646,  non  concorrono  a  formare  la
dotazione di cui, all'articolo 10 della citata legge n.  614  e  sono
destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente  legge,
a favore di attivita' agricole e turistico-alberghiere. 
  La  garanzia  di  cambio  e  gli  oneri  derivanti  alla  Cassa  in
dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge  10
agosto 1959, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni  fanno
carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarra' la Cassa  medesima
mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi  con  apposita
convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio. 
  All'elencazione  contenuta  nell'articolo  151  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n.  645,  e'  apposta  la
seguente integrazione: "l) la Cassa per il Mezzogiorno". 
  Alla maggiore spesa  derivante  dall'applicazione  dell'articolo  4
della, presente legge, valutata per  l'esercizio  1965  in  lire  220
milioni, si fara' fronte mediante riduzione  di  pari  importo  dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dallo stato  di  previsione
della spesa del Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario
1965. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.