Art. 24. Disposizioni di carattere finanziario Le disponibilita' della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima. Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui, all'articolo 10 della citata legge n. 614 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attivita' agricole e turistico-alberghiere. La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1959, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarra' la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio. All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645, e' apposta la seguente integrazione: "l) la Cassa per il Mezzogiorno". Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della, presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.