Art. 25.
              Delega per l'emanazione di un testo unico

  Il  Governo  della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare
composta   di   10  senatori  e  di  10  deputati  in  rappresentanza
proporzionale   dei  vari  gruppi  parlamentari,  e'  autorizzato  ad
emanare,  entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
un  testo  unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per
la  disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3
della legge 10 agosto 1950, numero 616, e successive modificazioni ed
integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento
delle  norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni
in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.