Art. 26.
    Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

  L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal
seguente:
  "Nei  provvedimenti  di  concessione  dei  benefici  previsti dalla
presente  legge  e  nei  capitolati  di  appalto deve essere inserita
clausola  esplicita  determinante  l'obbligo  per  il  beneficiario o
l'appaltatore  di  applicare  nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni  n  inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona.
  Tale  obbligo  deve  essere osservato sia nella fase di costruzione
dell'impianto  che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in
cui   l'imprenditore   beneficia  delle  agevolazioni  finanziarie  e
creditizie previste dalla presente legge.
  Le  infrazioni  al  suddetto  obbligo  e  alle  leggi  sul  lavoro,
accertate  dall'Ispettorato  del  lavoro,  ai  sensi  del  decreto di
Presidente  della  Repubblica  19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate
immediatamente  al  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno   che  indichera'  alla  Cassa  le  opportune  misure  da
adottare, lino alla revoca dei benefici stessi".
  Le  norme  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche ai
beneficiari  delle  agevolazioni  finanziarie  e creditizie di cui al
precedenti articoli 9, 10 e 11.