Art. 27. Completamento del pino quindicennale Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, puo' autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.