Art. 27.
                Completamento del pino quindicennale

  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,
nell'ambito   delle   direttive  del  piano  di  coordinamento,  puo'
autorizzare   la   Cassa   a   completare   l'attuazione   del  piano
quindicennale  di  cui  all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n.
616  e  successive  modificazioni  e integrazioni, limitatamente alle
opere   ritenute  necessarie  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
sviluppo  dei  territori meridionali, anche mediante il potenziamento
dei servizi civili.