Art. 28.
Coordinamento  della legislazione in favore dei territori meridionali
                      e decorrenza dei benefici

  La  presente  legge  si  applica  sempreche'  la  materia  non  sia
disciplinata  da  disposizioni  legislative  poste  in  essere  dalle
Regioni  a  norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed
in  conformita'  ai  principi generali dell'ordinamento statale ed al
prevalente interesse economico nazionale.
  Restano  ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore
dei  territori  meridionali,  ivi  comprese quelle riferite a singole
regioni o a particolari territori.
  L'importo  dei progetti che, a norma dell'articolo 4 della legge 10
agosto  1950,  n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale
delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' elevato a
300 milioni.
  Le  agevolazioni  di  cui  ai  precedenti articoli 10, 11 e 18 sono
concedibili  anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore
della  presente  legge,  purche'  l'inizio  non  sia  anteriore ai 28
gennaio  1965,  data  di  presentazione  al  Parlamento  della  legge
medesima.
  Le  agevolazioni  di cui al precedente articolo 12 sono concedibili
anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purche' la
loro entrata in funzione non sia anteriore ai 28 gennaio 1965.
  La  legge  14  agosto 1960, n. 836, e' applicabile agli idrocarburi
estratti  in  tutti  i  territori meridionali per la parte utilizzata
dagli  impianti  industriali ubicati nelle province in cui avviene la
coltivazione.