Art. 29. Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici. I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative. Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esercitivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, Cono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.