Art. 29.
         Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

  I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere
relative  alla  Sicilia  e alla Sardegna sono predisposti e approvati
d'intesa  con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine
la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.
  I  provvedimenti  previsti  dall'ottavo  comma dell'articolo 1 sono
adottati,  secondo  le  proprie  competenze  a  norma  dei rispettivi
statuti,   dalle  predette  Amministrazioni  regionali,  a  cui  sono
demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.
  Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1
sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
  Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita
economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962,
n.  588,  e  nei  programmi  esercitivi  approvati  dal  Comitato dei
Ministri  ai  sensi  di  tale  legge,  Cono  dichiarate  di  pubblica
utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.