Art. 3.
Competenze   del   Ministro   per  gli  interventi  straordinari  nel
                             Mezzogiorno

  Il   Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura
che  l'attivita'  della  Cassa  e  quella  degli  organismi  ad  essa
collegati  sia,  conforme  a quanto disposto dai piani pluriennali. A
tal fine:
    a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per
la  loro  attuazione,  sentito  il  Comitato  di  cui  al terzo comma
dell'articolo 1;
    b) esercita la vigilanza sull'attivita' dell'ente;
    c)  formula  le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 29
della   legge   10   agosto   1950,   n.  646,  del  presidente,  dei
vicepresidenti  e  dei  membri del Consiglio di amministrazione della
Cassa;
    d)   puo'   promuovere   lo   scioglimento   del   Consiglio   di
amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
24  della  legge  10  agosto  1950,  n.  646, nonche' per la ripetuta
inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).
  Il   Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
propone,  di  concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge
nell'ambito   delle   sue  specifiche  competenze  e  partecipa  alla
presentazione   dei  disegni  di  legge  di  iniziativa  degli  altri
Ministri,   che   interessino   direttamente   la   localizzazione  e
l'espansione delle attivita' produttive nei territori meridionali.
  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno fa
parte  del  Comitato  interministeriale  per  la  ricostruzione,  del
Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio, del
Comitato  interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per
le  partecipazioni  statali  e  del  Comitato dei Ministri per l'Ente
nazionale dell'energia elettrica.