Art. 30.
           Disposizioni speciali per il settore turistico

  Ai  fini  della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico
effettuata  dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da
una  apposita  Commissione  nominata con decreto del Ministro per gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
per il turismo e lo spettacolo.
  La  Commissione e' formulata da rappresentanti del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e
lo  spettacolo,  nonche'  da  rappresentanti  delle Regioni a statuto
speciale.
  Quando  trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini
della  realizzazione  degli interventi previsti dalla presente legge,
provvede  sentito  il  parete  dell'Ente  provinciale  per il turismo
competente per territorio.
  Restano ferme le competenze della Cassa gia' previste dall'articolo
10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.