Art. 31.
Disposizioni  per  i  consorzi  per  le  aree  e i nuclei di sviluppo
                             industriale

  La  Cassa  puo'  essere autorizzata dal Ministro per gli Interventi
straordinari   nel   Mezzogiorno   a   concorrere   nelle  spese  per
l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree e i nuclei di
sviluppo  industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati
annualmente dal consorzi medesimi.
  I  piani  di  coordinamento  indicano  le opere che dovranno essere
realizzate  dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione
puo'  essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attivita' di
promozione  e  di assistenza alle iniziative industriali e provvedono
alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.
  Al  fine  dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21
della  legge  29  luglio  1957,  n. 634 e successive integrazioni, le
opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.
  L'ultimo  comma  dell'articolo  2 della legge 29 settembre 1962, n.
1462,  come  risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, e'
sostituito dal seguente:
  "L'indennita'  di  espropriazione  sara' determinata al sensi della
legge   18   aprile  1962,  n.  167,  e  successiva  modificazioni  e
integrazioni.
  In  ogni  caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra'
tener  conto  dei  miglioramenti  e  delle  spese  effettuate dopo la
costituzione  del  Consorzio  ai sensi dell'articolo 8 della legge 18
luglio 1959, n. 555".