Art. 32. Disposizioni per la progettazione direzione e collaudo delle opere Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.