Art. 32.
 Disposizioni per la progettazione direzione e collaudo delle opere

  Per  la  progettazione,  la  direzione  e  il  collaudo delle opere
previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti
pubblici   concessionari   potranno  anche  avvalersi  dell'opera  di
professionisti   non   appartenenti  alla  pubblica  Amministrazione,
purche'  iscritti  in  apposito albo istituito presso la Cassa per il
Mezzogiorno.