Art. 33.
                        Personale della Cassa

  Il  personale  della Cassa e' comandato dalle Amministrazioni dello
Stato   e   da   enti  pubblici  o  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato.
  Le   disposizioni   relative  all'ordinamento  del  personale  sono
adottate   dal  Consiglio  di  amministrazione  della  Cassa,  previa
consultazione  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  ed
approvate  con  decreto  del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno.