Art. 34. Norme concernenti le Sezioni di credito industriale Le disposizioni relative alle Sezioni di credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980. Il limite di 50 milioni di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.