Art. 34.
         Norme concernenti le Sezioni di credito industriale

  Le  disposizioni  relative  alle Sezioni di credito Industriale del
Banco  di  Napoli,  del  Banco  di  Sicilia della Banca Nazionale del
Lavoro,  previste  dagli articoli 25 e 21 della legge 29 luglio 1957,
n.  634  e  successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il
termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1980.
  Il  limite  di  50  milioni di cui alla lettera d) dell'articolo 25
della  legge  29  luglio 1957, n. 634, e' elevato a 250 milioni. Tale
limite  si  intende  esteso  anche  alle  operazioni  che,  ai  sensi
dell'articolo  12  della  legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del
contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30
luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.