Art. 35. Entrata in vigore della legge Le disposizioni legislative vigenti sull'attivita' della Cassa' per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverra' lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Data a Roma, addi' 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - NENNI - PICCIONI - PASTORE - PRETI - EINAUDI - SCAGLIA - - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI- COLOMBO - ANDREOTTI - GUI - MANCINI - FERRARI AG GRADI JERVOLINO - - Russo - LAMI STAR NUTI - DELLE FAVE - MATTARELLA - SPAGNOLLI - BO - MARIOTTI - CO RONA Visto, il Guardasigilli: REALE