Art. 35.
                    Entrata in vigore della legge

  Le disposizioni legislative vigenti sull'attivita' della Cassa' per
il  Mezzogiorno  incompatibili con la presente legge cessano di avere
efficacia  con  l'entrata in vigore della presente legge che avverra'
lo  stesso  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1965

                               SARAGAT

                                              MORO - NENNI - PICCIONI
                                                  - PASTORE - PRETI -
                                                  EINAUDI - SCAGLIA -
                                                - FANFANI - TAVIANI -
                                                 REALE - PIERACCINI -
                                                  TREMELLONI- COLOMBO
                                                  - ANDREOTTI - GUI -
                                                 MANCINI - FERRARI AG
                                                    GRADI JERVOLINO -
                                                  - Russo - LAMI STAR
                                                  NUTI - DELLE FAVE -
                                               MATTARELLA - SPAGNOLLI
                                                 - BO - MARIOTTI - CO
                                                                 RONA

Visto, il Guardasigilli: REALE