Art. 4.
                             Segreteria

  Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo
1  e'  costituita  una segreteria, posta alle dipendenze del Ministro
per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  presidente del
Comitato  medesimo.  La segreteria e' composta da personale comandato
da  altre  Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da
esperti.
  I  contingenti  di personale da comandare e da assumere in qualita'
di  esperti  sono  stabiliti,  distintamente  per ciascun gruppo, con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  entro il limite massimo di 100
  unita'.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo'
conferire incarichi per l'esecuzione (di studi e ricerche ad istituti
specializzati,  mediante  convenzioni da approvare di concerto con il
Ministro per il tesoro.