Art. 5.
                  Riserva di investimenti pubblici

  Nel  primo  quinquennio  di  attuazione della presente legge, salvo
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'articolo 3 della legge 29
luglio  1957, n. 634, e' riservata ai territori meridionali una quota
non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello
stato  di  previsione  delle Amministrazioni dello Stato per spese di
investimento.  Ai  fini  della determinazione di tale quota, non sono
computabili   gli   stanziamenti   attribuiti   alla   Cassa  per  il
Mezzogiorno.
  Nello  stesso  periodo  restano  ferme  le quote degli investimenti
degli  enti  e  delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero
delle  partecipazioni  statali,  stabilite  a  favore  dei  territori
meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.
  I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 631,
sono estesi all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.).
  Il  Comitato  dei  Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1,
nella   formulazione   dei   piani  pluriennali  assicura  che  siano
salvaguardate le riserve di cui il presente articolo.