Art. 5. Riserva di investimenti pubblici Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno. Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634. I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 631, sono estesi all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.). Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui il presente articolo.