Art. 6.

  Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo
  industriale e nei comprensori di sviluppo turistico.

  I  piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del
programma  economico  nazionale  ed  in  conformita'  alla disciplina
urbanistica,  provvedono  alla determinazione dei comprensori di zone
irrigue  e  zone  di  valorizzazione  agricola  ad  esse connesse, di
sviluppo  industriale  e  di  sviluppo turistico. Nell'ambito di tali
zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai
piani,   curando  a  livello  tecnico  esecutivo  il  rispetto  della
priorita',  dei  tempi  e  delle modalita' per la realizzazione degli
interventi.
  In   ciascuna  di  queste  zone,  ferme  restando  tutte  le  altre
competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive
modificazioni  ed integrazioni, la Cassa e' autorizzata a realizzare,
ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge medesima, le infrastrutture
necessarie   alla   localizzazione   delle  attivita'  produttive,  a
concedere  le  agevolazioni  e  ad  effettuare  gli interventi per il
progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla
presente legge.
  Relativamente  alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, gia'
delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29
luglio  1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno  di  concerto con il Ministro per l'industria e commercio
puo' promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le
opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi
del citato articolo 21.
  Nei  comprensori  di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola
ad  esse  connesse,  tutte  le  opere  indicate dalla lettera a) alla
lettera  h)  dell'articolo  2  del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215,  sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da
enti  e  consorzi  di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla
proprieta'  privata a seguito di precedenti programmi, possono essere
consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalita'
stabiliti dal piano di coordinamento.
  La   Cassa   puo',   altresi',   contribuire,   anche  a  mezzo  di
partecipazione  alla  relativa  spesa,  alla  formulazione  dei piani
regionali  di  sviluppo  da  parte  dei  comitati  regionali  per  la
programmazione economica.
  La  vigilanza  e  tutela  sui  consorzi di bonifica che operano per
l'attuazione  degli  interventi  straordinari previsti dalla presente
legge,  e'  esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a
statuto  speciale,  dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita
una  Commissione  composta  da rappresentanti del predetto Ministero,
del  Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un
rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.
  Fino  all'attuazione  dell'ordinamento regionale, fanno parte della
predetta  Commissione,  per  le  Regioni  comprese  nei  territori di
applicazione della presente legge, i presidenti di comitati regionali
per la programmazione economica.
  La  vigilanza  e  tutela  sui  consorzi  per  le aree e i nuclei di
sviluppo  industriale  e'  esercitata  ai sensi dell'articolo 8 della
legge  18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti,
la  Commissione  prevista  dal  medesimo  articolo 8, e' dotata di un
ufficio  di  segreteria  e si avvale del lavoro di esperti, designati
dal  Ministro  per  l'industria  e commercio, ai quali possono essere
affidati  particolari  studi  e  indagini  necessari al funzionamento
della  Commissione  medesima.  Le  spese  per  il funzionamento della
Commissione  e  della  segreteria  sono  a  carico  del  bilancio del
Ministero  dell'industria  e  commercio. Con decreto del Ministro per
l'industria  e  commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sara'  stabilita  la  misura  degli  emolumenti  da  corrispondere ai
componenti  della Commissione al personale dell'ufficio di segreteria
ed agli esperti.
  La  Cassa e' autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalita'
previsti  dal  piano  di  coordinamento,  ai consorzi per le aree e i
nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione
delle  opere  infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla
parte  di  spesa  non coperta dal contributo previsto dall'articolo 3
della  legge  29  settembre 1962, n. 1462, sia, per la gestione delle
opere   medesime.   La   concessione  e'  subordinata  al  preventivo
accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.
  Nel  caso  in  cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i
consorzi  per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in
grado  di  adempiere  a  specifici compiti per il conseguimento degli
obiettivi  fissati  dal  piano  di coordinamento, il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  d'intesa  con i Ministri
competenti  e, ove la competenza e' delegata alle Regioni, sentite le
amministrazioni  regionali,  autorizza  la Cassa a provvedervi in via
sostitutiva.