Art. 6. Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico. I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformita' alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico esecutivo il rispetto della priorita', dei tempi e delle modalita' per la realizzazione degli interventi. In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa e' autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attivita' produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge. Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, gia' delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e commercio puo' promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21. Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprieta' privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento. La Cassa puo', altresi', contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica. La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, e' esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata. Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta Commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti di comitati regionali per la programmazione economica. La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e' esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8, e' dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti. La Cassa e' autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalita' previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia, per la gestione delle opere medesime. La concessione e' subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti. Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza e' delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.