Art. 7.

  Interventi   della  Cassa  nei  territori  esterni  ai  comprensori
  irrigui,   alle   aree  e  nuclei  di  sviluppo  industriale  e  ai
  comprensori di sviluppo turistico

  Le agevolazioni alle iniziative industriali prevista dalla presente
legge si applicano in tutti i territori meridionali.
  Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma
dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.
  Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro
per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la
Cassa  a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e
dei  nuclei  di  sviluppo  industriale  e dei comprensori di sviluppo
turistico:
    a)  gli  interventi  di  cui all'articolo 6, purche' rientrino in
speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la
salvaguardia  delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori
irrigui;
    b)  le  opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento
tra  le  reti autostradali e ferroviarie ed I comprensori irrigui, le
aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo
turistico;
    c)  le  opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi
civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari
depressione;
    d)  nonche'  a  concedere le agevolazioni previste dai successivi
articoli  10  e  11  per  le attivita' agricole, purche' rientrino in
speciali  programmi  connessi  con  la valorizzazione dei comprensori
irrigui.
  La  Cassa  e'  autorizzata  a  realizzare,  in  tutto il territorio
meridionale,   nell'ambito   delle  direttive  del  piano,  le  opere
necessarie  all'approvvigionamento  idrico  per  qualsiasi  uso - ivi
compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse
reti fognarie.