Art. 8.
 Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione

  La  Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di
propria  competenza  all'ente interessato, al preventivo accertamento
dell'idoneita'  tecnico-amininistrativa dell'ente stesso. Il Ministro
per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  ove sussistano
comprovate  carenze,  propone  al  Ministro che esercita la vigilanza
sull'ente  gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'. La
Cassa  puo'  essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti
debbono   sostenere   per   l'adeguamento   delle  proprie  strutture
tecnico-organizzative.
  Le  opere  realizzate dalla Cassa - salvo quanto disposto dal regio
decreto  13 febbraio 1933, n. 215 - sono trasferite, entro il termine
di  6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni locali o agli enti
tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.
  Nel     caso    che,    per    comprovati    motivi    di    ordine
tecnico-amministrativo  o finanziario, gli enti destinatari non siano
in  grado  di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e
manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari
nel   Mezzogiorno,  sentite  le  Amministrazioni  che  esercitano  la
vigilanza puo' autorizzare la Cassa a provvedervi, sia diretta mente,
in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.