Art. 8. Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico-amininistrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'. La Cassa puo' essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative. Le opere realizzate dalla Cassa - salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione. Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza puo' autorizzare la Cassa a provvedervi, sia diretta mente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.