Art. 9. Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti La Cassa e' autorizzata a costituire, con i criteri e le modalita' fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una societa' finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la societa' finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.