Art. 9.
Partecipazione   finanziaria   per   la   realizzazione   di  aziende
                      economicamente efficienti

  La  Cassa e' autorizzata a costituire, con i criteri e le modalita'
fissati   dal   Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio,  su  proposta del Ministro per gli interventi straordinari
nel  Mezzogiorno,  una  societa'  finanziaria  a  prevalente capitale
pubblico   per   promuovere   e  sviluppare  le  attivita'  agricole,
attraverso   la   partecipazione  alla  formazione  del  capitale  di
cooperative  e  loro  consorzi  e di altre societa' di piccoli e medi
imprenditori   agricoli,   aventi  lo  scopo  di  realizzare  aziende
economicamente efficienti.
  In   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  la  societa'
finanziaria  puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative
e loro consorzi.