Art. 2.

  La  disposizione  di  cui  all'articolo  precedente  si  applica ai
contratti  di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto,
nonche'  a  quelli  gia'  in essere nei quali sia stata espressamente
inserita   una   clausola   che  consenta  all'Istituto  mutuante  di
modificare l'interesse moratorio stabilito.

  Il  presente  decreto,  munito  del sigillo di Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 1 aprile 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1965
  Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 71. - VILLA