Art. 24. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente "Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".