Art. 10.

  I  funzionari  delegati  provvedono  al  pagamento delle indennita'
spettanti  al  personale  che  ha  svolto  i  servizi fuori del turno
ordinario  e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi
di pagamento intestati agli aventi diritto.
  I  funzionari  delegati,  con  l'osservanza  del  disposto  di  cui
all'articolo  333  del  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, sono
tenuti  a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero
dell'interno per i riscontri di competenza.
  I  rendiconti  dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo
di  pagamento estinto, anche dalle copia delle quietanze di Tesoreria
o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di
cui  alla lettera a) del precedente articolo 7, nonche' dal prospetto
della  liquidazione  delle  indennita' munito della dichiarazione del
comandante provinciale o del direttore del Centro studi ed esperienze
attestante  che  le persone in esso elencate hanno svolto il servizio
fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.