Art. 10. I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennita' spettanti al personale che ha svolto i servizi fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto. I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza. I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copia delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, nonche' dal prospetto della liquidazione delle indennita' munito della dichiarazione del comandante provinciale o del direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.