Art. 11.

  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'articolo  2  della  legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi
richiamata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - COLOMBO

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE