Art. 11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi richiamata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE