Art. 2. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635; c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili. Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalita' stabilite dal successivo articolo 6. In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, puo' essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.