Art. 2.

  Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
    a)  le  visite  ed  i  controlli  di prevenzione degli incendi ai
locali   adibiti   ai  depositi  ed  alle  industrie  determinati  in
conformita'  a  quanto  stabilito  al  successivo articolo 4, nonche'
l'esame  dei  progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche
di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli
36  e  37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica  26  maggio  1959, n. 689. Dette visite e controlli devono
comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
    b)  i  servizi  di  vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da
effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite
dalle  Commissioni  permanenti provinciali previste dall'articolo 141
del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
    c)  la  preparazione  tecnica  e  l'addestramento  delle  squadre
antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio
1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.
  Per  ottemperare  all'obbligo  di  cui sopra, gli enti ed i privati
devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente  per territorio, con le modalita' stabilite dal successivo
articolo 6.
  In  caso  di  inosservanza,  oltre  alle  eventuali sanzioni penali
previste   dalle  vigenti  disposizioni,  puo'  essere  disposta  dal
prefetto   la   sospensione   della   licenza   di   esercizio   fino
all'adempimento dell'obbligo.