Art. 3.

  Possono  essere  effettuate,  a  richiesta di enti e di privati, le
seguenti prestazioni:
    a)  esecuzione  di  studi, ricerche e controlli, presso il Centro
studi ed esperienze;
    b)  servizi  di  vigilanza  a  stabilimenti, laboratori, natanti,
depositi, magazzini e simili;
    c) soccorsi tecnici comprendenti:
      1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
      2)  impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di
eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
      3)   servizi   di  demolizione;  servizi  di  sgombro  dopo  lo
spegnimento  di  incendi,  o  in  seguito a crolli od altri sinistri,
quando  sia  cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi
tecnici  non  urgenti,  che l'Amministrazione potra' prestare, sempre
che  si  tratti  di  servizi  che  rientrino  nei  compiti  del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo
con l'impiego di mezzi in dotazione.
  Le  domande  per  ottenere  le prestazioni facoltative indicate nel
presente  articolo,  da compilarsi nella forma prevista nell'apposito
modello  allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi
ed  esperienze o al comandante provinciale competente per territorio,
i  quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste,
dispongono  l'esecuzione  delle  prestazioni, previa costituzione del
deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.