Art. 3. Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni: a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze; b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili; c) soccorsi tecnici comprendenti: 1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti; 2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera; 3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione. Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.