Art. 4.

  I  depositi  e  le  industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli  di  prevenzione  incendi,  nonche'  la  periodicita' delle
visite,  sono  determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di
concerto  con  il  Ministro per l'industria e commercio, in relazione
alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
  Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento
di  cui  al  precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i
controlli  ricorre:  quando  vi  sono  modifiche  di lavorazione o di
strutture;  nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni
qualitative  e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti  o  depositi,  e  ogni  qualvolta  vengano  a  mutare le
condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
  Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e
accertata   la   rispondenza  degli  impianti  alle  prescrizioni  di
sicurezza,  rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita'
pari alla periodicita' delle visite.