Art. 5. Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 1, 2 e 3. Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive: a) delle indennita' orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure: personale delle carriere direttiva e di concetto . . . . . . . L. 900 marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . L. 600 brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 vigili scelti e vigili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 b) di una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennita' per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale; c) di una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza. Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le indennita' di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.