Art. 5.

  Le  tariffe  dei  servizi a pagamento sono stabilite in conformita'
delle  tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 1, 2
e 3.
  Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:
    a)  delle indennita' orarie al personale che disimpegna i servizi
a  pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti
misure:

personale delle carriere direttiva e di concetto . . . . . . . L. 900
marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . L. 600
brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
vigili scelti e vigili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400

    b)   di  una  maggiorazione  del  15  per  cento  delle  predette
indennita'  per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze,
mezzi e materiale;
    c)   di   una  maggiorazione  del  10  per  cento  da  destinarsi
all'assistenza   dei   figli  del  personale  appartenente  al  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da  effettuarsi  per  il  tramite
dell'apposita Opera nazionale di assistenza.
  Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono,
inoltre,  le  indennita'  di missione, se e in quanto dovute, a norma
delle vigenti disposizioni.