Art. 6.

  La  domanda  per  ottenere  le  prestazioni  di  cui  ai precedenti
articoli  2  e  3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento
presso  la  locale  Sezione  di tesoreria dello Stato, comprovante la
costituzione  di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592
e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la  contabilita' generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una
somma  corrispondente  al  presuntivo  costo  del servizio richiesto,
calcolato  secondo  le  tariffe  indicate  nelle  tabelle di cui agli
allegati  nn.  1,  2  e  3  annessi alla presente legge, in base alla
durata  del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente,
alle  indennita'  orarie  ed  alle  eventuali  indennita' di missione
spettanti al personale che dovra' effettuare le prestazioni.
  Il   versamento   in   Tesoreria  e'  eseguito  direttamente  dagli
interessati   nei   modi   stabiliti  dall'articolo  230  del  citato
regolamento  ovvero  nei  modi  indicati  dall'articolo  2  del regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
  L'esecuzione  del  servizio  e' subordinata all'avvenuto versamento
del  deposito  provvisorio  da  parte  del  richiedente  nella misura
stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi
ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.