Art. 6. La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennita' orarie ed alle eventuali indennita' di missione spettanti al personale che dovra' effettuare le prestazioni. Il versamento in Tesoreria e' eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609. L'esecuzione del servizio e' subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.