Art. 7.

  Eseguita  la  prestazione, il comandante provinciale o il direttore
del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del
personale,  dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel
precedente  articolo,  provvede alla fatturazione della somma dovuta,
richiedendo  l'integrazione  del  deposito  provvisorio o disponendo,
mediante    ordinativo   modello   180   T   firmato   congiuntamente
all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile,
la  restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo
del servizio fatturato.
  Qualora  per  causa  di  forza  maggiore  o  per  altre particolari
circostanze  da  vagliarsi  dal comandante, il servizio gia' iniziato
non  possa  essere  portato  a  compimento,  la somma da fatturare e'
limitata  all'importo  delle spese sostenute dall'Amministrazione per
la parte del servizio effettivamente reso.
  Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con
le  indicate  modalita', il comandante provinciale o il direttore del
Centro studi ed esperienze provvede:
    a)  ai  versamenti  in  Tesoreria,  con  imputazione  ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in
conformita'  della  tabella  di  cui  all'allegato  n. 1 annesso alla
presente  legge,  da  destinarsi  secondo  le  modalita' previste dal
secondo e terzo comma del precedente articolo 5;
    b)  al  versamento  in  Tesoreria,  con  imputazione  al capitolo
entrate  eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformita'
delle  tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge
e  di  quelle complessive determinate in conformita' della tabella di
cui  all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime
quando  le  prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario
di servizio.