Art. 7. Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato. Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso. Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalita', il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze provvede: a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalita' previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5; b) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformita' delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio.