Art. 8. L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso. Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.