Art. 8.

  L'eventuale  integrazione  del  deposito  provvisorio,  di  cui  al
precedente  articolo,  deve essere effettuata dagli interessati entro
dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.
  Per  le  riscossioni  delle somme dovute a titolo d'integrazione si
applicano  le norme previste dal testo unico per la riscossione delle
entrate  patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.