Art. 9. In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. A tal fine i comandanti provinciali ed il direttore del Centro studi ed esperienze trasmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T. Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attivita' connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; le eventuali disponibilita' residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali, con assegnazione delle relative somme al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.