Art. 9.

  In  relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al
capitolo di entrata di cui alla lettera a) del precedente articolo 7,
saranno   disposte,   con   decreti   del  Ministro  per  il  tesoro,
corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
  A  tal  fine  i  comandanti  provinciali ed il direttore del Centro
studi  ed  esperienze  trasmettono  al  Ministero  dell'interno,  con
apposito   elenco,   le   relative   quietanze   di   Tesoreria  o  i
corrispondenti modelli 181 T.
  Al  personale  comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni,
studi  ed  esperienze  possono  essere  attribuiti  compensi  per  la
particolare  attivita' connessa all'espletamento ed alla gestione dei
predetti  servizi,  in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro per
l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle
somme  che  saranno  assegnate  all'apposito  capitolo dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno;  le eventuali
disponibilita'  residue  potranno  essere  destinate  all'acquisto di
mezzi  e  di  materiali,  con  assegnazione  delle  relative somme al
corrispondente  capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del
Ministero dell'interno.