Art. 10.

  Alle  scuole  professionali  dell'Istituto  possono accedere, senza
esami  di  ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati
dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo
e,  mediante  esame  di  ammissione,  coloro  che,  sforniti  di tali
licenze, abbiano compiuto il 140 anno di eta'.
  In  ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata
ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
  Le  condizioni  di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e
c)   dell'anzidetto  art.  3,  saranno  stabilite  dal  Consiglio  di
amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per
l'istruzione tecnica.