Art. 18. Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonche' tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attivita' marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di lo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.