Art. 19.

  Il  personale  direttivo  e  insegnante  di  ruolo negli Istituti e
scuole  di  istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  trovasi  in  servizio
nell'istituto  professionale  e  che,  per  l'attivita' svolta, abbia
dimostrato   particolare   competenza   e   perizia   nelle  mansioni
esercitate,   puo'   essere   inquadrato   nei  corrispondenti  ruoli
dell'organico  dell'Istituto  professionale su proposta del Consiglio
di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  la quale sottoporra' il
suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al
posto da ricoprire.
  Il  personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel
posto  previsto  nell'annessa tabella organica, conservando i diritti
acquisiti  di  carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio
decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
  La  tabella  organica  annessa al presente decreto, vista e firmata
d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  e da quello per il tesoro, indica le qualifiche
del personale di ruolo e incaricato.