Art. 14. L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri, il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.