Art. 17.

  A  capo  dell'istituto  e'  un  preside  il quale e', in ogni caso,
dispensato    dall'obbligo   dell'insegnamento.   Egli   sovraintende
all'andamento  didattico  e  disciplinare  dell'Istituto  e  ne ha la
direzione  amministrativa.  A capo di ogni scuola e' un direttore che
risponde  verso  il  preside  dell'andamento didattico e disciplinare
della scuola da lui diretta.
  Le  funzioni  di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio
di  amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti
di ruolo di materie tecniche.
  Presso  l'Istituto  funziona  un Consiglio di presidenza costituito
dal  preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o piu'
insegnanti.
  Il   Consiglio  di  presidenza  coadiuva  il  preside  nel  governo
didattico  e  disciplinare  dell'Istituto,  cura l'organizzazione dei
vari  insegnamenti  e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni
altra questione di carattere didattico e organizzativo.