Art. 18.
Il  posto  di  preside  e'  conferito  mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami  tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea,
degli   Istituti   professionali  per  il  commercio,  alberghieri  e
femminili,  nonche'  tra gli insegnanti di materie non tecniche degli
Istituti    professionali    per    l'agricoltura,    l'industria   e
l'artigianato,  le  attivita'  marinare, e tra il personale direttivo
delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai
concorsi  a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a
norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato
        n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.
  Gli  altri  posti  di ruolo del personale insegnante sono conferiti
mediante  pubblico  concorso  per titoli e per esami e, qualora se ne
ravvisi  l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15
giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.