Art. 21.

  Il  Consiglio  di  amministrazione puo' concedere, annualmente, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  proprio  bilancio,  al  personale
direttivo,   insegnante   e   amministrativo,  assegni  speciali  non
computabili agli effetti della pensione.
  La  concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una
o  piu'  delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno
1931,  n.  889,  ad  eccezione  del  personale  tecnico  incaricato e
temporaneo  per  il  quale, ferme restando tutte le altre modalita' e
condizioni  indicate  dal  suddetto  art. 49, si prescinde dal limite
posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.