Art. 23.

  Per   quanto  riguarda  gli  oneri  a  carico  degli  Enti  locali,
all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91,
lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
  L'onere   della   spesa  a  carico  del  Ministero  della  pubblica
istruzione,  derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera'
sul  cap.  2005  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti
per gli esercizi successivi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1965

                               SARAGAT

                                              GUI - TAVIANI - COLOMBO
                                                      - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1966
  Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 80. - DI PRETORO