Art. 5.

  Con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sottoposta
all'approvazione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, previo
parere  del  Consorzio  provinciale  per  l'istruzione  tecnica, sono
stabilite  le  sezioni  ed  i  corsi che debbono funzionare ogni anno
nell'Istituto   e   vengono   fissate  le  particolari  modalita'  di
attuazione.
  Le variazioni annuali da apportare al numero ed al tipi delle varie
scuole,  sezioni  e  corsi  potranno  essere  disposte  sempre che la
relativa  spesa  possa  rientrare  nelle  disponibilita'  di bilancio
dell'Istituto.
  Qualora  tale  spesa,  ritenuta  indispensabile  dal  Consiglio  di
amministrazione,    non   possa   essere   sostenuta   dal   bilancio
dell'Istituto,  potra'  provvedersi  all'istituzione di nuove scuole,
sezioni  e  corsi  mediante  la  normale  procedura  e  con  i  fondi
annualmente  stanziati  nel  bilancio  del  Ministero  della pubblica
istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione
tecnica e professionale.