Art. 2.

  Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla
distribuzione  del  vaccino  alle  province,  secondo le proposte dei
medici provinciali.
  I  comuni  provvedono  alla istituzione dei servizi di vaccinazione
gratuita nell'ambito del loro territorio.
  La  spesa  relativa  e' per un terzo a carico della provincia e per
due  terzi  a  carico  dei  comuni,  in  ragione della popolazione di
ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato
dal medico provinciale.