Art. 2. Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali. I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio. La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.