Art. 8.

  Quando   risulti  accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del
licenziamento  per  giusta causa o per giustificato motivo, il datore
di  lavoro  e'  tenuto  a riassumere il prestatore di lavoro entro il
termine  di  tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando
una  indennita'  da  un  minimo  di  cinque  ad  un massimo di dodici
mensilita'  dell'ultima  retribuzione, avuto riguardo alla dimensione
dell'impresa,  all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro ed
al comportamento delle parti.
  La  misura  massima  della  predetta  indennita'  e' ridotta a otto
mensilita'  per  i  prestatori  di  lavoro con anzianita' inferiore a
trenta  mesi  e  puo' essere maggiorata fino a quattordici mensilita'
per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni.
  In  ogni  caso le misure minime e massime della predetta indennita'
sono  ridotte  alla  meta' per i datori di lavoro che occupano fino a
sessanta dipendenti.
  Per mensilita' di retribuzione si intende quella presa a base della
determinazione dell'indennita' di anzianita'.