Art. 22.

  I  veicoli  a  motore  non  debbono produrre emanazioni inquinanti,
oltre  i  limiti  fissati nel regolamento d'esecuzione della presente
legge.
  Per  i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e Diesel)
deve essere limitata, nei casi di scarico, la emanazione dei prodotti
tossici comunque nocivi o molesti.
  A  tal  fine il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri
per  l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria
e  commercio,  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, sentiti la
Commissione  centrale  per  l'inquinamento atmosferico e il Consiglio
superiore  di  sanita',  ha facolta' di emettere decreti ministeriali
per  rendere  obbligatoria  la  applicazione  ai veicoli con motori a
combustione  interna  (ciclo  otto  e Diesel) di quei dispositivi che
saranno   ritenuti  efficienti  per  una  sensibile  riduzione  della
tossicita' dei gas di scarico.
  Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettendo fumi di opacita'
superiore   ai  valori  stabiliti  nel  regolamento,  e'  punito  con
l'ammenda  da  lire 5000 a lire 20.000. Inoltre, al fine di accertare
sul  veicolo  l'avvenuta  eliminazione  delle  cause delle suindicate
emanazioni,  il  veicolo  stesso  deve  essere sottoposto a visita di
revisione  singola  presso  un  ispettorato compartimentale o ufficio
distaccato   della   motorizzazione   civile   e   dei  trasporti  in
concessione.
  In  aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55
del  testo  unico  delle  norme  sulla  disciplina della circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959, numero 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli
a  motore  quando  si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni
siano non conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo.
  Per  i  casi  di cui ai due precedenti commi si applica il disposto
dei commi quinto e sesto dell'articolo 55 del citato testo unico.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano in tutto il
territorio  nazionale indipendentemente dalla ripartizione in zone di
cui all'articolo 2.