Art. 22. I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, oltre i limiti fissati nel regolamento d'esecuzione della presente legge. Per i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e Diesel) deve essere limitata, nei casi di scarico, la emanazione dei prodotti tossici comunque nocivi o molesti. A tal fine il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e il Consiglio superiore di sanita', ha facolta' di emettere decreti ministeriali per rendere obbligatoria la applicazione ai veicoli con motori a combustione interna (ciclo otto e Diesel) di quei dispositivi che saranno ritenuti efficienti per una sensibile riduzione della tossicita' dei gas di scarico. Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettendo fumi di opacita' superiore ai valori stabiliti nel regolamento, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000. Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso un ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni siano non conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo. Per i casi di cui ai due precedenti commi si applica il disposto dei commi quinto e sesto dell'articolo 55 del citato testo unico. Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla ripartizione in zone di cui all'articolo 2.