Art. 9.

  Per  l'installazione  di  un  nuovo  impianto  termico  di  cui  al
precedente  articolo  8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un
impianto  preesistente,  il proprietario o possessore deve presentare
domanda  corredata  da  un progetto particolareggiato dell'impianto -
con   l'indicazione  della  potenzialita'  in  Kcal/h  -  al  comando
provinciale   dei  vigili  del  fuoco,  che  lo  approva  dopo  avere
constatato  la  corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal
regolamento.
  Avverso  la  mancata  approvazione  del  progetto dell'impianto, e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.
  Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
  Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al
precedente  articolo  8,  senza  la preventiva approvazione di cui al
presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un
milione.