Art. 23. Funzioni e compiti del capo cantoniere Il capo cantoniere ha funzioni direttive ed organizzative circa il servizio dei cantonieri e degli operai, che egli deve guidare e sorvegliare da vicino. Egli deve, altresi', curare che siano attuate, nel miglior modo, le istruzioni scritte nel libretto di servizio dei cantonieri e che siano osservate le disposizioni in materia di polizia stradale per tutto quanto concerne la tutela delle strade, la liberta' della circolazione e la sicurezza del transito sulle statali. All'uopo il capo cantoniere deve recarsi sulla strada tutti i giorni, escluso le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato, e visitare, non meno di una volta al giorno, percorrendola, tutta l'estensione del tronco, variando le ore delle sue visite, per accertarsi che anche i cantonieri e gli operai rispettino l'orario di servizio, essere in ogni caso reperibile durante le ore di servizio. Il capo cantoniere, nei giorni festivi e nelle ore fuori orario, deve accorrere subito sulla strada appena chiamato, ovvero appena riceva od apprenda qualche segnalazione sullo stato della viabilita' del proprio tronco. In tali casi, senza indugio, deve adottare i provvedimenti di sua normale competenza. E' compito del capo cantoniere, oltre che sorvegliare e dirigere il lavoro dei cantonieri: a) intervenire e prestare l'opera propria, anche nei giorni festivi ed in qualsiasi ora, quando cio' gli sia ordinato dal capo reparto preposto al servizio della strada, ovvero da altri suoi superiori e, anche senza tale ordine, quando ve ne sia necessita' per esigenze eccezionali, ovvero per improvvisi e straordinari eventi che si verifichino lungo la strada. Al medesimo di conseguenza verra' applicato il trattamento economico previsto dal precedente art. 8 per le prestazioni oltre il normale orario di lavoro; b) vigilare sul rendimento di lavoro dei cantonieri e degli operai, sulla loro disciplina, sulla loro, condotta e sul loro contegno verso gli utenti della strada; c) vigilare sulla provvista dei materiali di rifornimento; d) assistere alla misurazione del materiale di rifornimento, firmare il verbale di accertamento, ricevere in consegna il materiale approvvigionato sui cantoni del proprio tronco e rendere conto, al proprio capo reparto, dei materiali gia' impiegati sulla strada; e) accompagnare i funzionari dell'A.N.A.S. nelle visite ai cantoni sottoposti alla sua vigilanza, prendendo atto, o cognizione, degli ordini impartiti dai predetti funzionari; f) tenere un giornale dal quale risultino in sunto gli ordini dati o ricevuti, nonche' i rapporti fatti ai superiori; g) curare per proprio conto ed invigilare a che i cantonieri curino la buona conservazione delle case cantoniere e dei materiali ed attrezzi a loro affidati dall'Amministrazione; h) sorvegliare che i propri dipendenti indossino, nelle ore stabilite, la divisa in loro dotazione e ne abbiano la massima cura; i) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciarne subito le avarie riscontrate, anche se di lieve entita', tenere in particolare osservazione i ponti durante le piene ed ispezionare, subito dopo di queste, tutte le strutture, approfondendo le indagini fatte dai cantonieri. Il capo cantoniere, nel curare la buona viabilita' del proprio tronco, deve altresi' accertarsi se sulla estensione stradale, facente parte del tronco stesso, vi siano condizioni tali che possano essere causa di pericolosita' e, in tal caso, salvo a provvedere al resto in seguito, deve provvedere immediatamente, avvalendosi dell'opera dei cantonieri e degli operai della strada, alle idonee segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della strada. A tal fine deve impartire precise disposizioni al personale dipendente. Contemporaneamente - ove non abbia i materiali necessari, o i provvedimenti per rendere idonea la viabilita' risultino tali da richiedere interventi di una certa entita' o comunque tale da non potersi subito attuare - dovra' dare immediato avviso al Compartimento avvalendosi, a seconda dell'urgenza del caso, anche a mezzo telegrafico o telefonico. Inoltre, dovra' sempre curare - con i mezzi e materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione - l'efficienza delle segnalazioni d'obbligo e disporre che esse siano sempre visibili ed efficienti, eseguendo saltuari controlli, salvo i casi di forza maggiore. Infine il capo cantoniere deve organizzare, secondo gli ordini ricevuti, il servizio sgombero neve e dirigerlo personalmente.