Art. 23.
               Funzioni e compiti del capo cantoniere

  Il  capo cantoniere ha funzioni direttive ed organizzative circa il
servizio  dei  cantonieri  e  degli  operai,  che egli deve guidare e
sorvegliare da vicino. Egli deve, altresi', curare che siano attuate,
nel  miglior modo, le istruzioni scritte nel libretto di servizio dei
cantonieri  e  che  siano  osservate  le  disposizioni  in materia di
polizia stradale per tutto quanto concerne la tutela delle strade, la
liberta'  della  circolazione  e  la  sicurezza  del  transito  sulle
statali.
  All'uopo  il  capo  cantoniere  deve  recarsi  sulla strada tutti i
giorni,  escluso  le  domeniche  e  le altre feste riconosciute dallo
Stato,  e  visitare,  non meno di una volta al giorno, percorrendola,
tutta  l'estensione del tronco, variando le ore delle sue visite, per
accertarsi che anche i cantonieri e gli operai rispettino l'orario di
servizio, essere in ogni caso reperibile durante le ore di servizio.
  Il  capo  cantoniere,  nei giorni festivi e nelle ore fuori orario,
deve  accorrere  subito  sulla  strada appena chiamato, ovvero appena
riceva  od apprenda qualche segnalazione sullo stato della viabilita'
del proprio tronco.
  In  tali  casi, senza indugio, deve adottare i provvedimenti di sua
normale competenza.
  E' compito del capo cantoniere, oltre che sorvegliare e dirigere il
lavoro dei cantonieri:
    a)  intervenire  e  prestare  l'opera  propria,  anche nei giorni
festivi  ed  in  qualsiasi ora, quando cio' gli sia ordinato dal capo
reparto  preposto  al  servizio  della  strada,  ovvero da altri suoi
superiori e, anche senza tale ordine, quando ve ne sia necessita' per
esigenze eccezionali, ovvero per improvvisi e straordinari eventi che
si  verifichino  lungo  la  strada. Al medesimo di conseguenza verra'
applicato il trattamento economico previsto dal precedente art. 8 per
le prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
    b)  vigilare  sul  rendimento  di  lavoro  dei cantonieri e degli
operai,  sulla  loro  disciplina,  sulla  loro,  condotta  e sul loro
contegno verso gli utenti della strada;
    c) vigilare sulla provvista dei materiali di rifornimento;
    d)  assistere  alla  misurazione  del  materiale di rifornimento,
firmare il verbale di accertamento, ricevere in consegna il materiale
approvvigionato  sui  cantoni  del proprio tronco e rendere conto, al
proprio capo reparto, dei materiali gia' impiegati sulla strada;
    e)  accompagnare  i  funzionari  dell'A.N.A.S.  nelle  visite  ai
cantoni  sottoposti alla sua vigilanza, prendendo atto, o cognizione,
degli ordini impartiti dai predetti funzionari;
    f)  tenere  un  giornale  dal quale risultino in sunto gli ordini
dati o ricevuti, nonche' i rapporti fatti ai superiori;
    g)  curare  per  proprio  conto  ed invigilare a che i cantonieri
curino  la  buona conservazione delle case cantoniere e dei materiali
ed attrezzi a loro affidati dall'Amministrazione;
    h)  sorvegliare  che  i  propri  dipendenti  indossino, nelle ore
stabilite, la divisa in loro dotazione e ne abbiano la massima cura;
    i)  eseguire  ricognizioni  ai  manufatti  stradali e denunciarne
subito  le  avarie  riscontrate, anche se di lieve entita', tenere in
particolare  osservazione  i  ponti  durante le piene ed ispezionare,
subito  dopo di queste, tutte le strutture, approfondendo le indagini
fatte dai cantonieri.
  Il  capo  cantoniere,  nel  curare  la buona viabilita' del proprio
tronco,  deve  altresi'  accertarsi  se  sulla  estensione  stradale,
facente parte del tronco stesso, vi siano condizioni tali che possano
essere  causa  di pericolosita' e, in tal caso, salvo a provvedere al
resto   in   seguito,  deve  provvedere  immediatamente,  avvalendosi
dell'opera  dei  cantonieri  e degli operai della strada, alle idonee
segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della
strada.
  A  tal  fine  deve  impartire  precise  disposizioni  al  personale
dipendente.
  Contemporaneamente  -  ove  non  abbia  i  materiali necessari, o i
provvedimenti  per  rendere  idonea  la  viabilita' risultino tali da
richiedere  interventi  di  una  certa entita' o comunque tale da non
potersi   subito   attuare   -   dovra'   dare  immediato  avviso  al
Compartimento  avvalendosi,  a seconda dell'urgenza del caso, anche a
mezzo telegrafico o telefonico.
  Inoltre, dovra' sempre curare - con i mezzi e materiali messi a sua
disposizione  dall'Amministrazione  - l'efficienza delle segnalazioni
d'obbligo  e  disporre  che esse siano sempre visibili ed efficienti,
eseguendo saltuari controlli, salvo i casi di forza maggiore.
  Infine  il  capo  cantoniere  deve  organizzare, secondo gli ordini
ricevuti, il servizio sgombero neve e dirigerlo personalmente.