Art. 2. In quei Comuni nei quali non e' ancora attuato il Regio Decreto del 1° agosto, n° 3130, sulla elezione e costituzione delle Autorita' comunali, le funzioni demandate alle Giunte municipali nella composizione e revisione delle liste elettorali politiche sono esercitate in conformita' dell'art. 110 della Legge dalle Congregazioni municipali, e dalle Deputazioni comunali. Il termine fissato dall'art. 20 della Legge decorre dalla attuazione del presente Decreto ed e' ridotto a giorni dieci.