Art. 2. 
 
  In quei Comuni nei quali non e' ancora attuato il Regio Decreto del
1° agosto, n° 3130, sulla elezione  e  costituzione  delle  Autorita'
comunali,  le  funzioni  demandate  alle  Giunte   municipali   nella
composizione  e  revisione  delle  liste  elettorali  politiche  sono
esercitate  in  conformita'   dell'art.   110   della   Legge   dalle
Congregazioni municipali, e dalle Deputazioni comunali. 
 
  Il  termine  fissato  dall'art.  20  della  Legge   decorre   dalla
attuazione del presente Decreto ed e' ridotto a giorni dieci.