Art. 10. 
 
  I Capi-Sezione di terza classe sono pareggiati ai Cancellieri delle
Corti d'appello. 
 
  I Segretari di seconda classe e i Vice-Segretari sono pareggiati ai
Cancellieri dei Tribunali. 
 
  I Capi-Sezione di terza classe, i Segretari di seconda classe  e  i
Vice-Segretari  sono  scelti  tra   i   Funzionari   del   Ministero,
dell'Ordine giudiziario e degli altri Uffizi dipendenti, che hanno  i
requisiti stabiliti per essere nominati ai posti  di  Cancellieri  ai
quali sono pareggiati.