Art. 10. I Capi-Sezione di terza classe sono pareggiati ai Cancellieri delle Corti d'appello. I Segretari di seconda classe e i Vice-Segretari sono pareggiati ai Cancellieri dei Tribunali. I Capi-Sezione di terza classe, i Segretari di seconda classe e i Vice-Segretari sono scelti tra i Funzionari del Ministero, dell'Ordine giudiziario e degli altri Uffizi dipendenti, che hanno i requisiti stabiliti per essere nominati ai posti di Cancellieri ai quali sono pareggiati.