Art. 12. 
 
  Gli Impiegati del Ministero sono nominati dal Re sulla proposta del
Guardasigilli. 
 
  I Commessi e primi  Commessi,  quando  non  siano  scelti  tra  gli
Impiegati dipendenti dal Ministero che hanno i requisiti  per  essere
nominati Vice-Cancellieri delle Corti di  appello  e  dei  Tribunali,
sono nominati con Decreto Ministeriale. In tale caso non ha luogo  il
pareggio stabilito nell'articolo precedente. 
 
  Ogni nomina o promozione e' annunziata nel giornale  ufficiale  del
Regno.