Art. 12. Gli Impiegati del Ministero sono nominati dal Re sulla proposta del Guardasigilli. I Commessi e primi Commessi, quando non siano scelti tra gli Impiegati dipendenti dal Ministero che hanno i requisiti per essere nominati Vice-Cancellieri delle Corti di appello e dei Tribunali, sono nominati con Decreto Ministeriale. In tale caso non ha luogo il pareggio stabilito nell'articolo precedente. Ogni nomina o promozione e' annunziata nel giornale ufficiale del Regno.