Art. 13. 
 
  Gl'Impiegati, prima di assumere il loro ufficio,  debbono  prestare
giuramento innanzi al Ministro od al Direttore generale colla formola
seguente: 
 
  «Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto  e
tutte le Leggi del Regno,  e  di  adempiere  da  uomo  d'onore  e  di
coscienza le funzioni che mi sono affidate.» 
 
  Il  giuramento  si  presta  una  sola  volta   nell'ammissione   al
Ministero.