Art. 13. Gl'Impiegati, prima di assumere il loro ufficio, debbono prestare giuramento innanzi al Ministro od al Direttore generale colla formola seguente: «Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le Leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate.» Il giuramento si presta una sola volta nell'ammissione al Ministero.