Art. 14. Gl'Impiegati del Ministero debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nei trenta giorni dalla notificazione del relativo Decreto. Il Ministro puo' abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non puo' essere maggiore di altri giorni trenta. Allorche' per ragioni di servizio il Ministro abbia ordinato che l'Impiegato continui ad esercitare temporaneamente il precedente suo ufficio, i termini suddetti decorrono dal giorno in cui cessa tale esercizio.