Art. 14. 
 
  Gl'Impiegati del Ministero debbono assumere l'esercizio delle  loro
funzioni nei trenta giorni dalla notificazione del relativo Decreto. 
 
  Il Ministro puo' abbreviare o prorogare per giuste cause il termine
anzidetto, ma la proroga non puo' essere  maggiore  di  altri  giorni
trenta. 
 
  Allorche' per ragioni di servizio il Ministro  abbia  ordinato  che
l'Impiegato continui ad esercitare temporaneamente il precedente  suo
ufficio, i termini suddetti decorrono dal giorno in  cui  cessa  tale
esercizio.